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STATUTI |
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I. Nome, sede e patrimonio |
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1. Sotto il nome |
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"FONDAZIONE DR. J.E. BRANDENBERGER, |
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Inventore del cellophane |
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è istituita una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti CCS, di durata illimitata, con sede a Zurigo. |
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2. Dopo il suo decesso, la fondatrice, signora Irma Marthe Brandenberger, devolve alla fondazione un capitale secondo la cifra 7 del testamento dell' 8 dicembre 1964. |
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II. Scopo della fondazione |
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3. Un premio indiviso, proveniente dall'usufrutto del patrimonio della fondazione, viene conferito, per quanto possibile ogni anno, a persone fisiche di cittadinanza svizzera, che con un importante impegno personale e con tutte le loro forze, facendone una ragione di vita, si sono particolarmente distinte per il bene dell'umanità. |
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Il Premio Dr. J. E. Brandenberger viene segnatamente attribuito, senza distinzione di confessione o appartenenza politica, a donne e a uomini, che si sono distinti con il loro lavoro nelle scienze naturali e umanistiche (per esempio a tecnici, chimici, fisici, storici, giuristi e cosi via, con l'esclusione tuttavia del campo medico e religioso); oppure a donne e a uomini che attivi in associazioni benefiche e in campo sociale hanno contribuito, con il loro impegno, al mantenimento della cultura umanitaria ed al progresso sociale; oppure a donne e a uomini che impegnati nella ricerca scientifica, nell'istruzione pubblica o con opere letterarie basilari hanno contribuito ad elevare il tenore di vita della gente; o ancora, a donne e a uomini che hanno fondato istituzioni di vasta portata (come scuole, istituti, foyers e altre). Eccezionalmente, per l'assegnazione del premio, possono essere presi in considerazione anche gruppi di persone o istituzioni svizzere che si sono distinti per identici meriti. |
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III. Organi |
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4. Gli organi della fondazione sono: |
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a) il Consiglio di fondazione; |
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b) la Commissione Premi; |
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c) l'Organo di controllo. |
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a) Il Consiglio di fondazione |
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5. Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione. Esso è composto da tre a sei membri, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Se il numero dei membri del Consiglio di fondazione è inferiore a tre, si deve immediatamente procedere all'elezione sostitutiva. |
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6. Il Consiglio di fondazione rappresenta la fondazione verso i terzi e cura gli scopi della stessa con scienza e coscienza. Il Consiglio di fondazione fissa i propri compiti e le proprie competenze in un regolamento. |
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b) La Commissione Premi |
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7. La Commissione Premi si compone rispettivamente di un rappresentante della Federazione delle Associazioni femminili svizzere, della Società svizzera d'utilità pubblica, della Croce rossa svizzera, del Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica, del Consiglio dei politecnici federali, cosi come delle Università di Zurigo, Basilea, Berna e Ginevra. Detti rappresentanti sono eletti dal Consiglio di fondazione. |
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8. Alla Commissione Premi spetta l'esame e la scelta dei canditati al Premio. Essa deve presentare ogni anno la sua proposta al Consiglio di fondazione se assegnare, e a chi, il Premio Dr. J. E. Brandenberger. |
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9. Il Consiglio di fondazione fissa in un regolamento i compiti e le competenze della Commissione Premi. |
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c) L'Organo di controllo |
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10. Il Consiglio di fondazione nomina, come Organo di controllo, un revisore oppure una società fiduciaria. Il revisore non puo fare parte né del Consiglio di fondazione né della Commissione Premi. Il periodo di nomina dell'Organo di controllo è di un anno, con possibilità di rielezione. L'Organo di controllo deve esaminare i conti annuali della fondazione, che chiudono al 31 dicembre, e formulare rapporto e proposte al Consiglio di fondazione. |
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IV. Scioglimento e sorveglianza |
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11. La fondazione è sciolta dal Consiglio di fondazione se il suo scopo è venuto meno. In questo caso, il patrimonio della fondazione deve essere devoluto ad un'istituzione in Svizzera che persegua scopi analoghi, se possibile ad una alta scuola di chimica. |
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Oetwil/Limmat, 9 dicembre 1965 |
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© 1999 - Stiftung Dr. J.E. Brandenberger |
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